La metodologia della consulenza tecnica di ufficio
a cura della dr.ssa Alessia Micoli, psicologa
Molto spesso, all’interno dei procedimenti di separazione e divorzio, il Giudice dispone una consulenza tecnica di ufficio (C. T. U. ) e nomina un proprio consulente, che deve essere iscritto all’albo dei consulenti e periti del Tribunale di residenza (articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c.). Le attività preminenti del Consulente Tecnico di Ufficio riguardano esclusivamente le attività conoscitive, orientate all’ accertamento relativo a quanto richiesto nei quesiti posti dal Giudice. L’attività del C.T.U. è regolamentata dall’articolo 62 c.p.c., il quale specifica che il consulente “compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede”. Il C. T. U. ha il compito di valutare non solo la presenza di possibili aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale e relazionale dei due genitori, le loro competenze genitoriali, le incidenze sullo sviluppo psicologico ed affettivo dei figli ed il soddisfacimento dei loro bisogni, ma altresì di indicare al Giudice le misure fondamentali di intervento e le soluzioni possibili, nell’interesse della prole. Il consulente deve rigorosamente seguire una metodologia riconosciuta dalla comunità scientifica per effettuare adeguatamente il proprio lavoro, per esempio le linee guida ascolto del minore nelle separazioni e divorzi dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, la Carta di Noto, le Linee guida per lo psicologo giuridico (o forense). Il Consulente, inoltre, deve, secondo l’art.192 del codice di procedura civile, comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione. La metodologia consiste in molti incontri peritali che prevedono: lo studio, approfondito, del fascicolo, un incontro per poter redigere un calendario peritale, che dia la possibilità a tutte le parti di essere presente; incontri congiunti di coppia; incontri individuali, incontri con i familiari più stretti, ovvero zii e nonni; ascolto del minore, visite domiciliari; incontri con il corpo docente della scuola frequentata dal minore; incontri con i Servizi Sociali (laddove siano intervenuti); incontri di osservazione madre- figlio e padre- figlio; somministrazione dei test (sia al minore che ai genitori), che possono essere: tests grafici “carta e matita”, l’MMPI-A, le Favole della Duss, il Wartegg, il Rorschach adattato ai bambini e nelle ipotesi di ritardi mentali, la WISC-IV.; incontri collegiali con i relativi consulenti di parte, ove siano nominati; stesura ed invio della bozza di relazione peritale e risposta finale al giudice. Nella relazione finale deve inserire: i verbali degli incontri, i protocolli dei test somministrati.