Dalla parte dei Consumatori: Cartelle TARSU – TIA, un pasticcio all’italiana
Come ricorderete, nell’anno 2009 la Latina Ambiente spedì ai contribuenti degli avvisi di accertamento relativi al conguaglio della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) per le annualità 2006, 2007, 2008; cosa che fece notevole scalpore, considerato che la sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, riconoscendo la natura tributaria della T.I.A. (si tratta di una bolletta e NON di una fattura), aveva disposto il rimborso dell’I.V.A. applicata sulle tariffe a favore dell’utente/cittadino. Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, molteplici erano stati i ricorsi in Commissione Tributaria per l’annullamento degli avvisi, che, stante l’inerzia dell’utente, in alcuni casi erano stati mandati a ruolo e si erano trasformati in cartelle di Equitalia. Ma di quali argomentazioni si facevano forti i ricorrenti? Il decreto Ronchi (D. Lgs. n.22/1997) all’articolo 49 aveva sancito il passaggio dalla TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) alla T.I.A., ma il passaggio non era mai stato valido perché la norma era stata abrogata dal successivo D.Lgs. n.152/2006 (cd. T.U. Ambientale) entrato in vigore il 14 aprile 2006, mentre il Comune di Latina aveva approvato questa trasformazione (sempre in T.I.A., ma con differente denominazione Tariffa Integrata Ambientale) con delibera del 30 maggio 2006. Tale provvedimento del tutto illegittimo non poteva essere applicato. Ne conseguiva l’inapplicabilità della T.I.A. e dell’Iva applicata su questa. Come se non bastasse, le leggi finanziarie 2007 e 2008 hanno definitivamente bloccato questo passaggio. Purtroppo, però, se la Commissione Tributaria Provinciale ha dato ragione ai contribuenti annullando gli avvisi, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la situazione dichiarando validi questi avvisi. Ma, non tutto è perduto! Nonostante il dibattito ancora esistente sulla natura della T.I.A. che determinerebbe una diversa competenza per le azioni legali, ossia Commissione Tributaria se tributo, Giudice di Pace o Tribunale secondo l’entità della somma da pagare se bolletta, la prescrizione dei relativi crediti è quinquennale. Infatti, l’art.2948 n.4 C.C. dispone che si prescrivono in cinque anni gli interessi ed in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi: ossia, nel nostro caso i tributi “periodici” il cui ammontare è determinato da un elemento fisso nel tempo e che non richiede una dichiarazione, come la superficie della casa. In una parola, la T.I.A., sia come Tariffa di Igiene Ambientale, sia come Tariffa Integrata Ambientale. La T.I.A., inoltre non richiedendo nè obblighi di tassazione, nè di autodenuncia non prevede nè sanzione (che si applica in caso di obbligo violato), nè interessi (che presuppongono un obbligo di pagamento in autotassazione la cui scadenza è predeterminata per legge, per contratto o per atto amministrativo indipendentemente dalla richiesta che ne faccia l’ente gestore del servizio. Pertanto, ad oggi, risultano prescritti i debiti T.I.A. sino al gennaio 2010. Ugualmente, nel caso TARSU (che può essere richiesta sino all’aprile 2006) che prevede obblighi di dichiarazione, il potere di accertamento del Comune è ammesso sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione sia stata omessa. Pertanto, per l’anno 2006, ultimo anno di applicazione della TARSU,
la prescrizione è maturata il 31 dicembre 2012.
Avv. Daniela Sperandio
Ass.”cento giovani”- Sede Territoriale di Latina