Separazioni: La perizia psicologica
Aumentano le separazioni e sono sempre più i magistrati che all’interno di vicende ove sono interessati i minori, chiedono l’intervento di un professionista. L’esperto è chiamato a fornire un parere effettuando una perizia all’interno di una C. T. U., ovvero una Consulenza Tecnica d’Ufficio. La consulenza tecnica psicologica va ad approfondire la personalità di un individuo, eseguendo un’indagine delle relazioni interpersonali e familiari ed una valutazione d’indicatori cognitivi e fisici. La perizia psicologica deve essere formata da un momento valutativo volto ad approfondire le dinamiche dell’individuo in esame cercando di spiegare il comportamento in base a costrutti teorici che aiutino a comprendere, eventualmente, la pericolosità. Lo psicologo giuridico, in ambito penale, deve accertare l’immaturità del minore, la circonvenzione d’incapace (ex art. 643 c. p.), la violenza sessuale (inferiorità psichica, ex art. 609 bis, comma 1 c. p.), l’idoneità mentale a rendere testimonianza (art. 196, comma 2 c. p. p.), in ambito civile sarà chiamato per l’affidamento o l’adozione dei minori nei casi di separazione, richiesta dal Giudice in caso d’incapacità dei genitori di accordarsi sull’affido dei figli, di solito per una conflittualità irrisolta (separazione giudiziale artt. 143 e segg. c. c.- stato di abbandono legge n° 149/2001), per la potestà genitoriale, valutando anche la persistenza del disagio del minore, potrà essere chiamato per valutare l’identità psicosessuale, danno biologico, mobbing, stalker. Il Magistrato affida una perizia o una relazione tecnica d’ufficio ad un esperto che assume in veste di ausiliario del Giudice; questi attende che l’esperto gli chiarisca uno o più elementi e che, in qualche modo, terminato il lavoro contribuisca alla decisione che deve prendere. La relazione che sarà espletata dovrà costituire un opus conclusum, deve essere chiara a chiunque la legga, al Giudice e anche da altri tecnici, deve essere redatta nelle modalità, indicare la data dell’incarico e l’autorità che ha conferito l’incarico, se dal Giudice o dal Pubblico Ministero, deve elencare il quesito, se si tratta di un accertamento sulla capacità d’intendere e di volere del minore, o di affidamento o di capacità a rendere testimonianza, deve riportare la premessa estratta dalla documentazione processuale disponibile, deve riportare i dati ricavati dall’osservazione effettuata, l’esperto possiede autonomia decisionale rispetto alla scelta dei mezzi e dei luoghi dell’indagine, ha la facoltà di chiedere informazioni e spiegazioni all’imputato e ad ogni altro individuo in possesso d’informazioni che dovrà riportare nella perizia o relazione assieme alla metodologia e agli strumenti utilizzati, quali eventuali test somministrati. L’esperto dovrà riportare la bibliografia di riferimento e le proprie conclusioni e la risposta al quesito proposto dal Giudice. A discrezione del Giudice, l’esperto può ottenere fino a 90 giorni dopo il conferimento dell’incarico per fornire il parere richiesto e può chiedere ulteriori proroghe per tempi non superiori a trenta giorni, in modo che il tempo complessivo della perizia non superi i sei mesi dal conferimento dell’incarico. Lo psicologo, inoltre, deve affrontare la presenza di terzi, determinanti per la comprensione della vita del minore. In tutto questo è importante la figura del consulente di parte, altro esperto che accompagnerà il cliente in tutto il percorso della C. T. U. AIDEP Associazione Italiana Diritto e Psicologia, tel. 0773484628 cell. 3351577967
Di Alessia Micoli